Protezione antincendio


La protezione delle persone, degli animali e delle cose dai pericoli e dagli effetti di incendi ed esplosioni è disciplinata dalla Legge sulla protezione antincendio (LPA) del 14 dicembre 2022 e dal relativo Regolamento di applicazione del 6 dicembre 2023.
 
Per legge, in Ticino, i pompieri non hanno compiti di polizia del fuoco. In qualità di organo responsabile della protezione antincendio, i Municipi vigilano sull’attuazione delle procedure stabilite dalla LPA e, avvalendosi della collaborazione dei tecnici riconosciuti e dei tecnici abilitati, sull’applicazione delle prescrizioni antincendio.
 
Il tecnico riconosciuto (TR) certifica la corretta applicazione delle prescrizioni antincendio. I requisiti professionali del tecnico riconosciuto sono definiti dal Consiglio di Stato. In particolare, il TR è incaricato di:
  • verificare il concetto di protezione antincendio;
  • rilasciare l’attestato di conformità;
  • rilasciare il certificato di collaudo;
  • eseguire i controlli periodici;
  • segnalare al Municipio eventuali gravi difetti riscontrati nell’ambito della propria attività;
  • elaborare le perizie di valutazione del rischio residuo d’incendio;
  • fornire consulenza alle autorità e ai privati nell’ambito della protezione antincendio.
 
L’elenco aggiornato dei TR è disponibile al seguente indirizzo:
Elenco tecnici riconosciuti - Protezione antincendio (DT) - Repubblica e Cantone Ticino
 
Il Consiglio di Stato (CdS) disciplina l’applicazione della LPA. In modo particolare esso ha facoltà di:
  • emanare prescrizioni antincendio o dichiarare vincolanti quelle emanate da terzi
  • emanare tariffari indicativi per il rilascio degli attestati di conformità, dei certificati di collaudo e delle perizie sul rischio residuo;
  • istituire organi o enti responsabili dell’attuazione dei compiti cantonali di protezione antincendio come pure della consulenza;
  • può delegare a terzi il compito di assicurare un’adeguata formazione degli operatori abilitati al controllo visivo e alla pulizia degli impianti calorici a combustione, come pure predisporre uno strumento di notifica degli avvenuti controlli. L’elenco degli spazzacamini abilitati ai sensi del Regolamento di applicazione alla legge è consultabile al sito Elenco spazzacamini - Protezione antincendio (DT) - Repubblica e Cantone Ticino.
 
Inoltre, il CdS:
  • provvede, direttamente o tramite terzi, alla formazione nell’ambito della protezione antincendio;
  • gestisce l’elenco dei TR;
  • esercita l’alta vigilanza sull’applicazione delle prescrizioni antincendio;
  • esercita la vigilanza sugli organi cantonali, comunali e privati preposti all’applicazione della LPA;
  • persegue e giudica le contravvenzioni stabilite all’art. 16 della LPA.
 
Nell’ambito dell’organizzazione della protezione antincendio il Consiglio di Stato nomina la Commissione cantonale per la protezione antincendio (CCPA). La composizione della Commissione deve comprendere una maggioranza di membri esperti o specialisti in protezione antincendio, e inoltre rappresentare i seguenti enti o associazioni:
  • Associazione Svizzera d’Assicurazioni;
  • Associazione Tecnici Riconosciuti Antincendio;
  • Federazione Pompieri Ticino;
  • Società Svizzera Specialisti per la Protezione antincendio e per la Sicurezza;
  • Scuola universitaria professionale della Svizzera Italiana;
  • Conferenza delle Associazioni Tecniche del Cantone Ticino;
  • Comuni.
Rientrano nelle competenze della CCPA, ai sensi del Regolamento di applicazione (stato al 30 gennaio 2026):
  • designare al suo interno i rappresentanti cantonali nei gremi specialistici federali e intercantonali;
  • promuovere e coordinare la formazione nell’ambito della protezione antincendio;
  • emanare direttive e raccomandazioni;
  • verificare l’adempimento dei requisiti e decidere l’iscrizione dei TR nell’elenco cantonale, curare la tenuta a giorno del medesimo e provvedere alle necessarie pubblicazioni;
  • coadiuvare l’autorità cantonale nelle tematiche attinenti alla protezione antincendio e nei compiti di vigilanza ai sensi della LPA per quanto attiene alla protezione antincendio.
 
Per maggiori informazioni
Tema - Protezione antincendio (DT) - Repubblica e Cantone Ticino
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